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Aggiornamenti normativi
Modifica significativa della documentazione di gara ai sensi dell’art. 92, comma...
Nell’accogliere il ricorso il Tar Calabria ricorda come, nel caso di modifica significativa della documentazione di gara ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 36/2023 (nel caso di specie si è avuta una integrale sostituzione nella indicazione dei luoghi la cui offerta di pulizia quotidiana comporta l’assegnazione di un maggiore punteggio), è necessario prorogare i termini di presentazione delle offerte. Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25/09/2025, n. 1501: [[CASESTUDY]] Ritenuto che: – con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 92, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023; – il motivo è fondato e accolto, con assorbimento del secondo motivo di ricorso, alla luce delle seguenti osservazioni; – l’art. 92, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 prevede che: “I termini di cui al comma 1”, cioè i termini ...
Nell’accogliere il ricorso il Tar Calabria ricorda come, nel caso di modifica significativa della documentazione di gara ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 36/2023 (nel caso di specie si è avuta una integrale sostituzione nella indicazione dei luoghi la cui offerta di pulizia quotidiana comporta l’assegnazione di un maggiore punteggio), è necessario prorogare i termini di presentazione delle offerte. Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25/09/2025, n. 1501: [[CASESTUDY]] Ritenuto che: – con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 92, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023; – il motivo è fondato e accolto, con assorbimento del secondo motivo di ricorso, alla luce delle seguenti osservazioni; – l’art. 92, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 prevede che: “I termini di cui al comma 1”, cioè i termini ...
FOCUS: “Il requisito tecnico-professionale nei servizi e forniture può essere...
I fatti di causa La controversia trae origine dall’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese da una procedura di affidamento di servizi. La stazione appaltante aveva contestato l’omessa dichiarazione, da parte della mandante titolare del 49% della quota di esecuzione, del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis. In applicazione dell’art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023, il seggio di gara aveva ritenuto necessaria la corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione, disponendo il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice. La mancata produzione di dichiarazioni integrative ritenute idonee aveva poi determinato l’esclusione dell’RTI. [[CASESTUDY]] La lex specialis Il disciplinare di gara conteneva una disciplina differenziata dei requisiti: idoneit&agr...
I fatti di causa La controversia trae origine dall’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese da una procedura di affidamento di servizi. La stazione appaltante aveva contestato l’omessa dichiarazione, da parte della mandante titolare del 49% della quota di esecuzione, del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis. In applicazione dell’art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023, il seggio di gara aveva ritenuto necessaria la corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione, disponendo il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del Codice. La mancata produzione di dichiarazioni integrative ritenute idonee aveva poi determinato l’esclusione dell’RTI. [[CASESTUDY]] La lex specialis Il disciplinare di gara conteneva una disciplina differenziata dei requisiti: idoneit&agr...
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Condanna per reato di cui all’art. 356 C.P. (frode nelle pubbliche forniture), non dichiarato in sede di gara. La stazione appaltante esclude l’impresa. Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto. Questo quanto stabilito da Tar Basilicata, Sez. I, 24/09/2025, n. 440: Il ricorso è infondato, come già statuito con la suddetta Sentenza TAR Basilicata n.-OMISSIS-. Al riguardo, va, però, precisato che, pur tenendo conto dell’art. 98, comma 3, lett. b), D.Lg.vo n. 36/2023, il quale considera illecito professionale “le informazioni, anche per negligenza, false e fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione o l’aggiudicazione”, tale potenziale influenza non si è verificata, perché il Comune di Avigliano ha potuto verificare l’esistenza delle suddette Sentenze del Tri...
Condanna per reato di cui all’art. 356 C.P. (frode nelle pubbliche forniture), non dichiarato in sede di gara. La stazione appaltante esclude l’impresa. Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto. Questo quanto stabilito da Tar Basilicata, Sez. I, 24/09/2025, n. 440: Il ricorso è infondato, come già statuito con la suddetta Sentenza TAR Basilicata n.-OMISSIS-. Al riguardo, va, però, precisato che, pur tenendo conto dell’art. 98, comma 3, lett. b), D.Lg.vo n. 36/2023, il quale considera illecito professionale “le informazioni, anche per negligenza, false e fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione o l’aggiudicazione”, tale potenziale influenza non si è verificata, perché il Comune di Avigliano ha potuto verificare l’esistenza delle suddette Sentenze del Tri...
FOCUS: “L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della...
Con il Parere n. 318 del 30 luglio 2025, l’ANAC affronta un tema di particolare rilievo e fino ad oggi non espressamente chiarito dalla normativa né dalla giurisprudenza: l’obbligo di indicazione, nell’offerta economica, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza anche nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo fisso. La vicenda Il Comune di Acireale aveva indetto una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023, mediante RDO aperta sul MEPA, per l’affidamento di un servizio sociale finanziato con fondi PNRR. La gara prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma con prezzo fisso ai sensi dell’art. 108, commi 2 e 5, del Codice. Una cooperativa sociale, iniziale aggiudicataria, veniva esclusa per la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, omissione invec...
Con il Parere n. 318 del 30 luglio 2025, l’ANAC affronta un tema di particolare rilievo e fino ad oggi non espressamente chiarito dalla normativa né dalla giurisprudenza: l’obbligo di indicazione, nell’offerta economica, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza anche nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo fisso. La vicenda Il Comune di Acireale aveva indetto una procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023, mediante RDO aperta sul MEPA, per l’affidamento di un servizio sociale finanziato con fondi PNRR. La gara prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma con prezzo fisso ai sensi dell’art. 108, commi 2 e 5, del Codice. Una cooperativa sociale, iniziale aggiudicataria, veniva esclusa per la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, omissione invec...
FOCUS: “CCNL e gare pubbliche: la verifica di equivalenza come passaggio necessario...
Premessa Il tema dell’equivalenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) trova nuova conferma nella sentenza Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7281, che ribadisce l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di verificare sempre la compatibilità tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello eventualmente diverso applicato dall’operatore economico. La pronuncia si colloca in un quadro normativo arricchito dal d.lgs. 209/2024, che ha inciso in maniera significativa sull’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), rafforzando l’impianto di garanzie già esistente. Il caso e la doglianza accolta Con il settimo motivo di appello, l’ATI ricorrente censurava l’omissione della stazione appaltante, la quale, pur in presenza di un CCNL applicato dall’aggiudicataria diverso da quello indicato nella lex specialis, non aveva attivato alcun su...
Premessa Il tema dell’equivalenza tra contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) trova nuova conferma nella sentenza Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7281, che ribadisce l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di verificare sempre la compatibilità tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello eventualmente diverso applicato dall’operatore economico. La pronuncia si colloca in un quadro normativo arricchito dal d.lgs. 209/2024, che ha inciso in maniera significativa sull’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), rafforzando l’impianto di garanzie già esistente. Il caso e la doglianza accolta Con il settimo motivo di appello, l’ATI ricorrente censurava l’omissione della stazione appaltante, la quale, pur in presenza di un CCNL applicato dall’aggiudicataria diverso da quello indicato nella lex specialis, non aveva attivato alcun su...
Il subappalto necessario si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto...
Il subappalto necessario si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica. Conseguentemente, non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 23/09/2025, n. 7465: 19. In ordine alla seconda questione (corrispondente al secondo motivo del ricorso incidentale) va osservato quanto segue. [[CASESTUDY]] 19.1. La Sezione, sul punto, ha avuto modo di esprimere un orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi. Si definisce necessario il subappalto utilizzato per ottenere la qualificazione in categorie scorporabili a qualific...
Il subappalto necessario si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica. Conseguentemente, non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 23/09/2025, n. 7465: 19. In ordine alla seconda questione (corrispondente al secondo motivo del ricorso incidentale) va osservato quanto segue. [[CASESTUDY]] 19.1. La Sezione, sul punto, ha avuto modo di esprimere un orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi. Si definisce necessario il subappalto utilizzato per ottenere la qualificazione in categorie scorporabili a qualific...
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La giurisprudenza non è concorde sulla possibilità o meno di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo destinata alle c.d. “Spese generali”. Il Tar Lazio ritiene come non sia possibile inserire i costi della mano d’opera all’interno delle spese generali. Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 22/09/2025, n. 16369: Posti questi principi, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza per la quale non sia possibile inserire i costi della mano d’opera all’interno delle spese generali. [[CASESTUDY]] Come precisato dalla sentenza n. 705/2025 del TAR Toscana “1.6 È noto che il D.lgs. n. 36 del 2023 ha previsto una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli o...
La giurisprudenza non è concorde sulla possibilità o meno di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo destinata alle c.d. “Spese generali”. Il Tar Lazio ritiene come non sia possibile inserire i costi della mano d’opera all’interno delle spese generali. Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 22/09/2025, n. 16369: Posti questi principi, il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza per la quale non sia possibile inserire i costi della mano d’opera all’interno delle spese generali. [[CASESTUDY]] Come precisato dalla sentenza n. 705/2025 del TAR Toscana “1.6 È noto che il D.lgs. n. 36 del 2023 ha previsto una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli o...
MIT: Sostituzione garanzia definitiva con applicazione ritenuta sui SAL
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 3516 ha risposto al seguente quesito: Si chiede al gentile Supporto Giuridico se la garanzia definitiva del 5% prevista dall'art. 53 per le procedure sottosoglia può essere sostituita con l'applicazione della ritenuta del 10% a sui SAL come previsto dall'art.117,comma 4? [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata Si rileva che le disposizioni richiamate nel quesito afferiscono ad istituti che trovano applicazione in ambiti diversi, come chiarito anche da ANAC nel parere del 26.09.2023 fasc. 3541.2923. Infatti l'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la garanzia definitiva per le procedure sottosoglia, mentre l'articolo 117 riguarda i contratti sopra soglia. In base all’art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 3516 ha risposto al seguente quesito: Si chiede al gentile Supporto Giuridico se la garanzia definitiva del 5% prevista dall'art. 53 per le procedure sottosoglia può essere sostituita con l'applicazione della ritenuta del 10% a sui SAL come previsto dall'art.117,comma 4? [[CASESTUDY]] Risposta aggiornata Si rileva che le disposizioni richiamate nel quesito afferiscono ad istituti che trovano applicazione in ambiti diversi, come chiarito anche da ANAC nel parere del 26.09.2023 fasc. 3541.2923. Infatti l'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la garanzia definitiva per le procedure sottosoglia, mentre l'articolo 117 riguarda i contratti sopra soglia. In base all’art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 “ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano...
Il termine prescrizionale (quinquennale) di esercizio della azione risarcitoria da...
Il termine prescrizionale applicabile al diritto al risarcimento del danno da (illegittima) mancata aggiudicazione dell’appalto è esclusivamente quello quinquennale ex art. 2947 c.c. Il termine prescrizionale quinquennale di esercizio della azione risarcitoria in fattispecie di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di appalto decorre fin dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitivo e non dalla sentenza di annullamento dell’aggiudicazione. [[CASESTUDY]] Questo quanto stabilito da Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 19/09/2025, n. 981: E’, invece, da accogliere l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto dal Consorzio. Va premesso che, come ritenuto dalla giurisprudenza, il termine prescrizionale applicabile al diritto al risarcimento del danno da (illegittima) mancata aggiudicazione dell’appalto è esclusivam...
Il termine prescrizionale applicabile al diritto al risarcimento del danno da (illegittima) mancata aggiudicazione dell’appalto è esclusivamente quello quinquennale ex art. 2947 c.c. Il termine prescrizionale quinquennale di esercizio della azione risarcitoria in fattispecie di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di appalto decorre fin dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitivo e non dalla sentenza di annullamento dell’aggiudicazione. [[CASESTUDY]] Questo quanto stabilito da Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 19/09/2025, n. 981: E’, invece, da accogliere l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto dal Consorzio. Va premesso che, come ritenuto dalla giurisprudenza, il termine prescrizionale applicabile al diritto al risarcimento del danno da (illegittima) mancata aggiudicazione dell’appalto è esclusivam...
MIT: D.Lgs. 36/23 all. II.14, art. 38 - L'RP di programmaz. progettaz. ed esecuzione...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 3501 ha risposto al seguente quesito: L'allegato II.14 all'art. 38 comma 1 stabilisce che, nei contratti sotto soglia per servizi e forniture, è possibile sostituire il più complesso certificato di verifica di conformità col più semplice certificato di regolare esecuzione (CRE). Tale documento, dev'essere emesso dal direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) e confermato dal RUP. Si chiede se, nel caso in cui il RUP nomini il Responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale e quest'ultimo sia un soggetto diverso dal DEC, l'articolo in parola possa essere declinato nel senso che sia il predetto RP a confermare il CRE in luogo del RUP. All'inverso invece si ritiene che, qualora DEC e Responsabile per la fase di programmazione, progettazio...
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/06/2025, n. 3501 ha risposto al seguente quesito: L'allegato II.14 all'art. 38 comma 1 stabilisce che, nei contratti sotto soglia per servizi e forniture, è possibile sostituire il più complesso certificato di verifica di conformità col più semplice certificato di regolare esecuzione (CRE). Tale documento, dev'essere emesso dal direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) e confermato dal RUP. Si chiede se, nel caso in cui il RUP nomini il Responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale e quest'ultimo sia un soggetto diverso dal DEC, l'articolo in parola possa essere declinato nel senso che sia il predetto RP a confermare il CRE in luogo del RUP. All'inverso invece si ritiene che, qualora DEC e Responsabile per la fase di programmazione, progettazio...
FOCUS: “Equilibrio contrattuale e costi della manodopera: il Consiglio di Stato...
La Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6638 del 25 luglio 2025, ha affrontato una questione di rilievo per gli operatori economici e le stazioni appaltanti: la possibilità di ricondurre al meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, gli incrementi retributivi futuri già stabiliti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il Collegio ha escluso che gli aumenti salariali previsti dal CCNL – e già noti al momento della presentazione dell’offerta – possano rientrare tra le “condizioni oggettive” che attivano la revisione prezzi, confermando sul punto la pronuncia di primo grado del TAR Lombardia (Sez. I, 17 febbraio 2025, n. 519). [[CASESTUDY]] La vicenda processuale La controversia nasceva dall’esclusione di un operatore economico per anomalia dell&rsqu...
La Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6638 del 25 luglio 2025, ha affrontato una questione di rilievo per gli operatori economici e le stazioni appaltanti: la possibilità di ricondurre al meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, gli incrementi retributivi futuri già stabiliti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il Collegio ha escluso che gli aumenti salariali previsti dal CCNL – e già noti al momento della presentazione dell’offerta – possano rientrare tra le “condizioni oggettive” che attivano la revisione prezzi, confermando sul punto la pronuncia di primo grado del TAR Lombardia (Sez. I, 17 febbraio 2025, n. 519). [[CASESTUDY]] La vicenda processuale La controversia nasceva dall’esclusione di un operatore economico per anomalia dell&rsqu...
FOCUS: “Revoca dell’appalto legittima se la base d’asta risulta eccessiva alla...
Con la sentenza n. 7091 del 20 agosto 2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che la stazione appaltante può legittimamente revocare la procedura di gara in autotutela quando la base d’asta si rivela incongrua, come dimostrato dall’entità dei ribassi offerti dagli operatori economici. Il caso concreto La vicenda trae origine da una procedura ristretta per l’affidamento di servizi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine della verifica di congruità delle offerte, l’amministrazione rilevava che tre dei quattro operatori avevano presentato ribassi molto elevati (due superiori al 50% e uno prossimo a tale soglia). Ciò induceva la stazione appaltante a ritenere che la base d’asta fosse stata determinata in misura eccessiva e, pertanto, a revocare gli atti...
Con la sentenza n. 7091 del 20 agosto 2025, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che la stazione appaltante può legittimamente revocare la procedura di gara in autotutela quando la base d’asta si rivela incongrua, come dimostrato dall’entità dei ribassi offerti dagli operatori economici. Il caso concreto La vicenda trae origine da una procedura ristretta per l’affidamento di servizi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine della verifica di congruità delle offerte, l’amministrazione rilevava che tre dei quattro operatori avevano presentato ribassi molto elevati (due superiori al 50% e uno prossimo a tale soglia). Ciò induceva la stazione appaltante a ritenere che la base d’asta fosse stata determinata in misura eccessiva e, pertanto, a revocare gli atti...